Regolamento didattico
REGOLAMENTO DIDATTICO
ai sensi del D. P . R . 8 luglio 2005, n. 212
Decreto di approvazione MIUR [pdf]
Decreto di adozione del Regolamento Didattico del Direttore [pdf]
PARTE PRIMA
Art. 2. Definizioni
Art. 5. Commissioni di esame di profitto
Art. 6. Commissioni di esame della prova finale
Art. 8. Sospensione e rinuncia agli studi
Art. 9. Orientamento e tutorato
Sezione III – Modalità di organizzazione
Art. 11. Monitoraggio e controllo della qualità delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca
Art. 12. Pubblicità degli atti
TITOLO II – AUTONOMIA DIDATTICA
Art. 14. Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale
Art. 15. Ordinamenti didattici dei corsi di studio
Art. 16. Regolamenti dei corsi di studio
Art. 17. Propedeuticità e sbarramenti
Art. 18. Esami e altre forme di verifica del profitto
Art. 19. Prova finale e conseguimento del titolo di studio
Art. 20. Ammissione ai corsi di studio
Art. 21. Debiti e ammissione condizionata
Art. 22. Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
Art. 23. Fuori corso e ripetizione
Art. 24. Crediti formativi accademici
Art. 25. Acquisizione e riconoscimento dei CFA
Art. 26. Lingua straniera comunitaria
Art. 27. Trasferimenti e prosecuzione degli studi
Art. 28. Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero
Art. 29. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado
Art. 30: Rilascio di titoli congiunti.
Art. 31. Iscrizione a singole discipline
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33. Opzione per i nuovi ordinamenti
Art. 34. Fonti normative pertinenti il regolamento
Art. 35. Entrata in vigore
PARTE SECONDA
All. 2. Elenco dei corsi accademici triennali di primo livello
All. 3. Ordinamenti dei corsi accademici triennali di primo livello
PARTE PRIMA
TITOLO I – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE
CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
( Generalità )
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti negli allegati al presente regolamento.
a) aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
d) consiglio di corso: l’insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
f) credito formativo accademico, di seguito denominato (C F A): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
g) curriculum: l’insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
l) obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
m) offerta formativa: l’insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio/Istituto;
n) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l’insieme delle norme che li regolamentano;
o) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
p) scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
q) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
s) titoli di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE
Art. 3
( Strutture Didattiche )
2. Il Conservatorio in prima applicazione attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto stabilito nel D.P.R 212 / 05, tabella A.
3. Con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico possono essere costituite altre strutture di coordinamento della didattica della ricerca e della produzione artistica.
CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Sezione I - Professori
Art. 4
( Modalità di attribuzione dei compiti didattici )
2. In caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni, i quali partecipano alle attività delle strutture didattiche secondo modalità prestabilite.
Art. 5
( Commissioni di esame di profitto)
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all’istituzione.
Art. 6
( Commissioni di esame della prova finale)
2. Le commissioni sono presiedute dal direttore o suo delegato e comprendono i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, almeno un professore di riferimento della disciplina d’indirizzo e uno o più rappresentanti delle diverse aree formative. Possono essere chiamati a farne parte anche esperti esterni al Conservatorio.
Sezione II – Studenti
Art. 7.
( Iscrizioni )
2. Lo studente che frequenti l’ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale entro la seconda sessione del medesimo anno accademico può iscriversi con riserva ad altro corso di studi. L’iscrizione sarà formalizzata qualora la prova finale sia superata.
Art. 8.
( Sospensione e rinuncia agli studi )
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici al fine di frequentare corsi di studio presso istituzioni di pari grado italiane o estere. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento di tasse e contributi.
3. Con atto scritto lo studente può rinunciare irrevocabilmente al proseguimento della carriera. Il Conservatorio rilascia certificazione della carriera svolta dallo studente rinunciatario. In caso di nuova immatricolazione l’eventuale riconoscimento dei CFA acquisiti è operato dalla competente struttura didattica .
Art. 9.
( Orientamento e tutorato )
2. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all’informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant’altro ritenuto di interesse per gli studenti.
Sezione III – Modalità di organizzazione
Art. 10
( Programmazione didattica )
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Le sessioni d’esame sono tre; per ogni sessione d’esame possono essere previsti più appelli.
5. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell’anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.
Art. 11.
( Monitoraggio e controllo della qualità delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca )
Art. 12.
( Pubblicità degli atti )
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
c) l’eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
e) le norme relative alle frequenze;
f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all’immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
g) il calendario accademico;
h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l’inizio dell’anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noti entro l’inizio dell’anno accademico i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.
TITOLO II – AUTONOMIA DIDATTICA
CAPO I – NORME COMUNI
Art. 13.
( Titoli di studio e offerta formativa )
a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
e) Diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale, di durata non inferiore ad anni tre.
3. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può organizzare attività formative di base pre-accademiche ai sensi della normativa vigente.
a) Gli obiettivi didattici delle predette attività formative sono definiti in apposito regolamento, deliberato dal consiglio accademico sentite le
strutture didattiche ed emanato con decreto direttoriale. Al termine delle
predette attività il Conservatorio rilascia attestazione riportante abilità e competenze acquisite, previo superamento delle verifiche previste.
b) Le attività formative di base pre-accademiche sono disciplinate in modo da consentire la frequenza agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, il Conservatorio può stipulare convenzioni o accordi con istituti di istruzione secondaria ovvero con enti , associazioni e istituzioni anche private.
Art. 14.
( Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale )
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata dei corsi accademici di primo livello è di norma di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 c. 5.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
Art. 15.
( Ordinamenti didattici dei corsi di studio )
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative
c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa curricolare
d) Gli insegnamenti curricolari
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l’eventuale prosecuzione degli studi. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.
Art. 16.
( Regolamenti dei corsi di studio )
2.I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
a)L’elenco degli insegnamenti con l’eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
b)Le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c)Le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d)La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e)Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
f)Le attività compensative l’obbligo della frequenza in caso di deroga;
g)L’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
h)I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 17.
( Propedeuticità e sbarramenti )
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l’esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera
Art. 18.
( Esami e altre forme di verifica del profitto )
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti ai fini dell’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l’esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale.
4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un’unica verifica che comprenda l’accertamento del profitto raggiunto per ciascuna dei moduli.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l’esame s’intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all’unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d’esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
Art. 19.
( Prova finale e conseguimento del titolo di studio )
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10 / 110. L’eventuale lode deve essere assegnata all’unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la “menzione d’onore” o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l’atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
Art. 20.
( Ammissione ai corsi di studio )
- Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma accademico di primo o di secondo livello o di laurea, ovvero di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;
- Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;
- Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure di diploma di conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
2. L’ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d’ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
3. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master, nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e altri corsi attivati presso il conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 21.
( Debiti e ammissione condizionata )
2. I criteri per l’attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal consiglio accademico.
Art. 22.
( Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali )
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal consiglio accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all’inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.
Art. 23.
( Fuori corso e ripetizione )
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici. Lo studente può ripetere lo stesso anno di corso una sola volta in qualità di allievo effettivo. Lo studente può completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso e assistere alle lezioni come studente uditore.
Art. 24.
( Crediti formativi accademici )
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell’esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d’insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.
4. L’attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.
Art. 25.
( Acquisizione e riconoscimento dei CFA )
a) il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell’ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell’Istituzione;
c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio , di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l’istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All’atto dell’iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all’autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.
Art. 26.
( Lingua straniera comunitaria )
2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua straniera dell'Unione Europea possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.
Art. 27.
( Trasferimenti e prosecuzione degli studi )
2. Sono tenuti alla frequenza delle prescritte attività propedeutiche gli studenti provenienti da altra istituzione ai quali il Conservatorio abbia attribuito debiti formativi.
3. Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.
4. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, previo riconoscimento dei CFA già acquisiti e superamento delle relative prove di ammissione.
5. Gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento hanno facoltà di optare per i corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione.
Art. 28.
( Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero )
Art. 29.
(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)
Art. 30.
( Rilascio di titoli congiunti )
2. Le convenzioni disciplinano le modalità di svolgimento dell’attività didattica, i criteri per la verifica del profitto, il riconoscimento dei crediti maturati e ogni altro aspetto ritenuto necessario.
Art. 31.
( Iscrizione a singole discipline )
2. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a una o più discipline vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione.
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 32.
( Ordinamento previgente )
Art. 33.
( Opzione per i nuovi ordinamenti )
2. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.
Art. 34.
( Fonti normative pertinenti il regolamento )
Art. 35.
( Entrata in vigore )
Le modalità di adeguamento al presente regolamento dei corsi di studio di primo e di secondo livello attivati in via sperimentale sono stabilite dal Consiglio Accademico.
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.
Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTI DIDATTICI
All. 1. Elenco dei dipartimenti
All. 2. Elenco dei corsi accademici triennali di primo livello
All. 3. Ordinamenti dei corsi accademici triennali di primo livello

