Regolamento didattico

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REGOLAMENTO DIDATTICO
ai sensi del D. P . R .  8  luglio 2005, n. 212   
Decreto di approvazione MIUR [pdf]

Decreto di adozione del Regolamento  Didattico del Direttore [pdf]

PARTE PRIMA

TITOLO I – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1. Generalità
Art. 2. Definizioni

CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3.  Strutture didattiche

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Sezione I - Professori

Art. 4. Modalità di attribuzione dei compiti didattici
Art. 5. Commissioni   di esame di  profitto
Art. 6. Commissioni di esame della prova finale

Sezione II – Studenti

Art. 7. Iscrizioni
Art. 8. Sospensione e rinuncia agli studi
Art. 9. Orientamento e tutorato

Sezione III – Modalità di organizzazione

Art. 10. Programmazione didattica
Art. 11. Monitoraggio  e controllo  della  qualità  delle attività didattiche, scientifiche,  artistiche e di ricerca
Art. 12. Pubblicità degli atti

TITOLO II – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 13. Titoli di studio e offerta formativa
Art. 14. Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale
Art. 15. Ordinamenti didattici dei corsi di studio
Art. 16. Regolamenti dei corsi di studio
Art. 17. Propedeuticità e sbarramenti
Art. 18. Esami e altre forme di verifica del profitto
Art. 19. Prova finale e conseguimento del titolo di studio
Art. 20. Ammissione ai corsi di studio
Art. 21. Debiti e ammissione condizionata
Art. 22.  Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
Art. 23. Fuori corso e ripetizione
Art. 24. Crediti formativi accademici
Art. 25. Acquisizione e riconoscimento dei CFA
Art. 26. Lingua straniera comunitaria
Art. 27. Trasferimenti e prosecuzione degli studi
Art. 28. Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero
Art. 29. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado
Art. 30: Rilascio di titoli congiunti.
Art. 31. Iscrizione a singole discipline

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.  Ordinamento previgente
Art. 33.  Opzione per i nuovi ordinamenti
Art. 34.  Fonti normative pertinenti il regolamento
Art. 35.  Entrata in vigore


PARTE SECONDA

ORDINAMENTI DIDATTICI

All. 1. Elenco dei dipartimenti

All. 2. Elenco dei corsi accademici triennali di primo livello

All. 3. Ordinamenti dei corsi accademici triennali di primo livello

 


PARTE PRIMA

TITOLO I – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1
( Generalità )

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto del Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia (di seguito denominato Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché i criteri delle attività formative del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti negli allegati al presente regolamento.


Art. 2
( Definizioni )

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
d) consiglio di corso: l’insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
f) credito formativo accademico, di seguito denominato (C F A): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
g) curriculum: l’insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
l) obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
m) offerta formativa: l’insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio/Istituto;
n) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l’insieme delle norme che li regolamentano;
o) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
p) scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
q) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
s) titoli di studio:  i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;


CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3
( Strutture  Didattiche )

1. Il Conservatorio nel rispetto dello Statuto si articola in strutture didattiche e  ne attiva gli organismi  respondabili per  il funzionamento .
2.  Il Conservatorio in prima applicazione  attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto stabilito nel D.P.R  212 / 05, tabella A.
3.  Con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico possono essere costituite  altre strutture  di coordinamento della didattica della ricerca e della produzione artistica.


CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Sezione I - Professori

Art. 4
( Modalità di attribuzione dei compiti didattici )

1. Il conferimento degli incarichi di docenza nell’ambito delle attività formative istituzionali è regolato dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. In caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni, i quali partecipano alle attività delle strutture didattiche secondo modalità prestabilite.


Art. 5
( Commissioni  di esame di profitto)

1.Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti,  sono nominate dal direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all’istituzione.


Art. 6
( Commissioni   di esame della prova finale)

1. Le commissioni per le prove finali sono nominate dal direttore e costituite da non meno di cinque componenti.
2. Le commissioni sono presiedute dal direttore o suo delegato e comprendono i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, almeno un professore di riferimento della disciplina d’indirizzo e uno o più rappresentanti delle diverse aree formative. Possono essere chiamati a farne parte anche esperti esterni al Conservatorio.


Sezione II – Studenti

Art. 7.
( Iscrizioni )

1. Sono studenti del Conservatorio coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio.
2. Lo studente che frequenti l’ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale entro la seconda sessione del medesimo anno accademico può iscriversi con riserva ad altro corso di studi. L’iscrizione sarà formalizzata qualora la prova finale sia superata.


Art. 8.
( Sospensione e rinuncia agli studi )

1. Lo studente che non rinnovi l’iscrizione per un massimo di due anni consecutivi può riaccedere a domanda al medesimo corso di studi, fatte salve le verifiche dei CFA acquisiti, l’effettiva disponibilità del posto e la ricognizione della propria posizione amministrativa.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici al fine di frequentare corsi di studio presso istituzioni di pari grado italiane o estere. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento di tasse e contributi.
3. Con atto scritto lo studente può rinunciare irrevocabilmente al proseguimento della carriera. Il Conservatorio rilascia certificazione della carriera svolta dallo studente rinunciatario. In caso di nuova immatricolazione l’eventuale riconoscimento dei CFA acquisiti è operato dalla competente struttura didattica .


Art. 9.
( Orientamento e tutorato )

1. Il Conservatorio  attiva servizi di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il Conservatorio   istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all’informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio   e quant’altro ritenuto di interesse per gli studenti.



Sezione III – Modalità di organizzazione

Art. 10
( Programmazione didattica )

1. Il calendario accademico è emanato dal direttore, previa approvazione e delibera del consiglio accademico.
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Le sessioni d’esame sono tre; per ogni sessione d’esame possono essere previsti più appelli.
5. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio  garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell’anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.


Art. 11.
( Monitoraggio e  controllo della qualità  delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca )

1. Il consiglio accademico, secondo quanto stabilito dallo statuto del Conservatorio,  assicura periodicamente il monitoraggio e il controllo  della qualità  delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.


Art. 12.
( Pubblicità degli atti )

1. Il Conservatorio  promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio  pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
c) l’eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
e) le norme relative alle frequenze;
f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all’immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
g) il calendario accademico;
h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l’inizio dell’anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio  è tenuto a rendere noti entro l’inizio dell’anno accademico i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
5. Il Conservatorio  individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.


TITOLO II – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 13.
( Titoli di studio e offerta formativa )

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
e) Diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale, di durata non inferiore ad anni tre.
2. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
3. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può organizzare attività formative  di base pre-accademiche ai sensi della normativa vigente.
a)  Gli obiettivi didattici delle predette attività formative  sono definiti in apposito regolamento, deliberato dal consiglio accademico sentite le
strutture didattiche ed emanato con decreto direttoriale.   Al termine delle
predette  attività il Conservatorio rilascia attestazione riportante abilità e competenze acquisite, previo superamento delle verifiche previste.
b) Le attività formative di base pre-accademiche sono disciplinate in modo da consentire la frequenza agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, il Conservatorio può stipulare convenzioni o accordi con istituti di istruzione secondaria ovvero con enti , associazioni e istituzioni  anche private.


Art. 14.
( Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale )

1. Per conseguire  il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito  180  crediti. Per conseguire  il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti.  Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno  60 crediti.  Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli  ordinamenti  didattici dei corsi di studio  determinano il numero minimo di crediti da acquisire comunque non inferiori a 120. 
2.  Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata dei corsi accademici di primo livello è di norma di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 c. 5.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.


Art. 15.
( Ordinamenti  didattici dei corsi di studio )

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico e adottati con decreto del direttore successivamente all’approvazione ministeriale, qualora necessaria.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative
c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa curricolare
d) Gli insegnamenti curricolari
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre  quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l’eventuale prosecuzione degli studi. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.


Art. 16.
( Regolamenti dei corsi di studio )

1.I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell’Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.
2.I regolamenti  proposti devono obbligatoriamente contenere:
a)L’elenco degli insegnamenti con l’eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
b)Le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c)Le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d)La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e)Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
f)Le attività compensative l’obbligo della frequenza in caso di deroga;
g)L’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
h)I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.


Art. 17.
( Propedeuticità e sbarramenti )

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l’esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera


Art. 18.
( Esami e altre forme di verifica del profitto )

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti ai fini dell’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l’esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale.
4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un’unica verifica che comprenda l’accertamento del profitto raggiunto per ciascuna dei moduli.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l’esame s’intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all’unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d’esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.


Art. 19.
( Prova finale e conseguimento del titolo di studio )

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a  10 / 110. L’eventuale lode deve essere assegnata all’unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la “menzione d’onore” o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l’atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.


Art. 20.
( Ammissione ai corsi di studio )

1. L’ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.
- Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma accademico di primo  o di secondo livello o di laurea, ovvero di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;
- Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;
- Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure di diploma di conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

2. L’ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d’ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
3. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master, nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e altri  corsi attivati presso il conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto delle leggi vigenti.


Art. 21.
( Debiti e ammissione condizionata )

1. Qualora lo studente, durante l’esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, avrà l’obbligo di colmare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.

2. I criteri per l’attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal consiglio accademico.


Art. 22.
( Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali )

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l’articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l’indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal consiglio accademico.

4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio.  Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio accademico.

6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all’inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.


Art. 23.
( Fuori corso e ripetizione )

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina può essere concessa  secondo modalità definite in autonomia  e inserite nei singoli regolamenti dei corsi.  La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici.  Lo studente può ripetere lo stesso anno di corso una sola volta in qualità di allievo effettivo. Lo studente può  completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso e assistere alle lezioni come studente uditore.


Art. 24.
( Crediti formativi accademici )

1. Il Conservatorio  aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio/Istituto danno luogo all’acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell’esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d’insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.

4. L’attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.


Art. 25.
( Acquisizione e riconoscimento dei CFA )

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
a) il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell’ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell’Istituzione;
c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio , di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio  o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l’istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali   riconducibili a specifiche discipline.

4. All’atto dell’iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio,  attestate da idonea documentazione.

5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all’autonomia del Conservatorio   la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.


Art. 26.
( Lingua straniera comunitaria )

1. Il Conservatorio attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l’apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell’Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua straniera dell'Unione  Europea  possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti  anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.


Art. 27.
( Trasferimenti e prosecuzione degli studi )

1. Lo studente può presentare domanda di trasferimento ad altra istituzione.

2. Sono tenuti alla frequenza delle prescritte attività propedeutiche gli studenti provenienti da altra istituzione ai quali il Conservatorio abbia attribuito debiti formativi.

3. Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

4. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, previo riconoscimento dei CFA già acquisiti e superamento delle relative prove di ammissione.

5. Gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento hanno facoltà di optare per i corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione.


Art. 28.
( Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero )

1. I titoli conseguiti all’estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi sulla base delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali. 2. Il riconoscimento è deliberato dal consiglio accademico sentita la struttura didattica competente.


Art. 29.
(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

Il Conservatorio  può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.


Art. 30.
( Rilascio di titoli congiunti )

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente ad altre istituzioni italiane o estere di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano le modalità di svolgimento dell’attività didattica, i criteri per la verifica del profitto, il riconoscimento dei crediti maturati e ogni altro aspetto ritenuto necessario.


Art. 31.
( Iscrizione a  singole  discipline )

1. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell’organizzazione didattica.  

2. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a una o più discipline vengono deliberati  dal Consiglio di amministrazione.


TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.
( Ordinamento previgente )

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.


Art. 33.
( Opzione per i nuovi ordinamenti )

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richiesti per l’ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio accademico.

2. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.


Art. 34.
( Fonti normative pertinenti il regolamento )

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto


Art. 35.
( Entrata in vigore )

Il presente regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione all’albo dell’Istituto.
Le modalità di adeguamento al presente regolamento dei corsi di studio di primo e di secondo livello attivati in via sperimentale sono stabilite dal Consiglio Accademico.
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.


Art. 36.

I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l’indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.


Art 37

L’anno accademico inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.


PARTE SECONDA

ORDINAMENTI DIDATTICI

All. 1. Elenco dei dipartimenti

All. 2. Elenco dei corsi accademici triennali di primo livello

All. 3. Ordinamenti dei corsi accademici triennali di primo livello