Regolamento Attività Formative Preaccademiche [AFP]

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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  PREACCADEMICHE

Approvato in Consiglio Accademico il 7.02.2011

Norme  di riferimento
  • Legge   21 dicembre 1999, n. 508;
  • DPR     28 febbraio 2003, n. 132;
  • DPR     8 luglio 2005, n. 212, art. 10, comma 4, lett. g), art. 7, comma  2 ;
  • DM      3 luglio 2009, n. 90;
  • DM      30 settembre,  n. 124;
  • DM      12 novembre 2009, n. 154;
  • Statuto del Conservatorio di VE  approvato con DD,   MIUR  /  AFAM  il  26 settembre 2005 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione il  15 giugno 2005
  • Regolamento Didattico del Conservatorio ai sensi dell’art. 10 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, approvato con DD  /  MIUR  /  AFAM  il...........
Art. 1
(Istituzione  delle  attività  formative  preaccademiche)
1. Il Conservatorio / Istituto Statale convenzionato /  Istituto Musicale convenzionato / Istituto Paritario  convenzionato /   ecc...... [di seguito Istituto],  istituisce   secondo quanto stabilito  dalle norme di riferimento  ,  attività  formative  preaccademiche  organizzate  in  Cicli e Livelli di studio, con l’obiettivo di formare le competenze adeguate per l'accesso  ai Corsi accademici di primo livello  attivi nelle Istituzioni dell' Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.


Art. 2
(Attivazione  discipline preaccademiche)

1. L' Istituto, per l’attivazione delle discipline preaccademiche  adotta i seguenti strumenti :

a)  regolamento di funzionamento;
b) documento sugli obiettivi di apprendimento con riferimento ai settori disciplinari , alle discipline che concorrono  a formare le competenze di studio , all’ articolazione del percorso in Cicli e Livelli di competenza;
c) piani  di  studio   delle  attività  formative  preaccademiche, con  definizione  dei  settori  disciplinari,  delle relative discipline, delle tipologie di attività formative e delle misure orarie;
d)  programmi   di   esame   per   la   certificazione   delle   competenze, relativamente   ad   ogni insegnamento in ciascun Ciclo.

2. La certificazione delle competenze acquisite potrà prevedere documenti di sintesi che contengano quanto  stabilito  al precedente  Art. 2, comma 1,  lettere   b, c, d .

Art. 3
(Organizzazione   delle attività formative in Cicli e  Livelli di competenza)

1. L 'organizzazione delle  attività formative  preaccademiche si distingue in  tre Cicli di studio (I Ciclo, II Ciclo, III Ciclo).
2.Ciascun Ciclo di studio può essere suddiviso in livelli secondo le peculiarità delle diverse Scuole.
3. Per ciascun Ciclo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo e le rispettive competenze.             
4. L'insieme  delle competenze  acquisite alla fine  del  III  Ciclo  sono,  di norma ,  corrispondenti  a  quelle  richieste  all'esame  di accesso ai Corsi  triennali di Diploma  Accademico di primo livello.
5.L' Istituto può organizzare anche Livelli propedeutici e/o preparatori alle attività formative preaccademiche.[nota2]

Art. 4
(Aree disciplinari)

1. Gli insegnamenti  impartiti  nella formazione preaccademica afferiscono alle seguenti  aree disciplinari:

  • discipline interpretative;
  • discipline compositive;
  • discipline teorico-analitico-pratiche;
  • discipline interpretative d’insieme;
  • discipline musicologiche;

2. Ogni area disciplinare può comprendere più settori disciplinari e più discipline, secondo lo schema previsto nell'allegato  A  ( Tabella  A).
3. L’acquisizione delle competenze per ciascuna disciplina è indipendente all’interno di ciascun ciclo.
4. È consentita la frequenza di discipline inserite  in Cicli  diversi e l’acquisizione della relativa certificazione a condizione che tra le certificazioni  conseguite / conseguibili vi sia uno scostamento massimo di un solo Ciclo.[nota3]
5. È possibile anticipare la frequenza di un insegnamento previsto in un livello successivo, purché si possieda l’attestato di superamento del livello precedente per lo stesso insegnamento.
6. Per ciascuna disciplina è obbligatoria la frequenza per almeno i due terzi dell’orario previsto. Il mancato rispetto dell’obbligo di frequenza non consente l’attribuzione di una valutazione finale di livello (d’anno)  e corrisponde alla valutazione negativa di cui all’art. 10.
7. L' Istituto, definisce per ciascun Ciclo e per ciascuna disciplina gli obiettivi formativi, le competenze da acquisire, i programmi d’esame. Definisce altresì le modalità per conseguire la certificazione dei Livelli e dei  Cicli di competenza.

Art. 5
(Durata dei Cicli. Abbreviazioni e ripetenze)

1. In via convenzionale, la durata dei Cicli è come segue:

  • I Ciclo – 3 Livelli [l, II, III];
  • II Ciclo – 2 Livelli [lV, V];
  • III Ciclo – 3 Livelli [VI, VII, VIII].

2.Il docente della disciplina di riferimento, in presenza di particolare talento e capacità  dello studente , può ridurre la durata del Ciclo unicamente per la disciplina di propria competenza.
3. I livelli possono complessivamente  essere organizzati  in un numero inferiore a VIII  se specificato dalle singole Scuole.
4. In caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate nei tempi convenzionalmente previsti, è concesso a domanda,   il prolungamento di un Livello (annualità) in ciascun Ciclo, al fine di completare la preparazione.


Art. 6

(Tipologie di attività formative)

1.Le tipologie di attività formative consistono in: lezioni individuali, lezioni collettive, lezioni teorico-pratiche, laboratori.

Art. 7
(Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti)

1. L' Istituto può  consentire la frequenza a singole discipline,  previo accertamento dell'idoneità  dello Studente, rilasciando alla fine del   ciclo   il relativo attestato.

Art. 8
(Accesso alle attività formative preaccademiche)

1. Per accedere alle attività formative è necessario presentare domanda al  Direttore  dell' Istituto previo accertamento dell'idoneità  dello Studente . Gli  Studenti idonei potranno  accedere  alle attività formative  sulla base  dei  posti resi disponibili.
2. Può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei tre Cicli.
3. Qualora la domanda sia prodotta per il II o III ciclo,  lo studente dovrà possedere tutte le certificazioni di competenza previste nel piano dell'offerta formativa dei Cicli  per i periodi  antecedenti; in caso contrario  permane l'obbligo  di conseguire  le  competenze  non  ancora certificate  con  le  limitazioni previste all’art. 4, comma 3  e  4.

Art. 9  
(Limiti d’età)

1.  Per l’iscrizione alle attività formative preaccademiche non sono posti limiti d’età. In via convenzionale, si consiglia l’iscrizione in parallelo con gli studi nell’istruzione secondaria di I e II grado.

Art. 10
( Valutazioni ed esami di livello e valutazioni di fine ciclo)

1. Le singole Scuole possono prevedere momenti di verifica, atti ad individuare la persistenza delle motivazioni e la progressione coerente negli studi avviati.
2. Al termine di ciascun  Livello (anno)  e al termine di ciascun Ciclo  (periodo)  di studio,  è prevista  la  valutazione del docente di ciascuna disciplina frequentata.
3. La valutazione è espressa in decimi: essa è positiva con voto tra 6 e 10, mentre è negativa per qualsiasi voto inferiore a 6.
4. Lo studente che ottenga due valutazioni  negative nello stesso livello e per la stessa  disciplina frequentata potrà proseguire gli studi solo dopo aver sostenuto un esame di fronte ad una commissione che formulerà la valutazione definitiva di promozione o non prosecuzione.

Art. 11
(Sessioni esami  e  idoneità)

1. Le domande per  l'accertamento dell'idoneità di accesso alla formazione preaccademica  e   per gli esami di fine Ciclo  e  relative  certificazioni, dovranno essere prodotte entro le scadenze stabilite annualmente e opportunamente rese pubbliche.
2.  L'accertamento  dell'idoneità d'accesso si svolge nelle sessioni stabilite  annualmente e opportunamente rese pubbliche.

Art. 12
(Esami di fine ciclo)

1. L’accesso  all’esame  di  certificazione  delle  competenze,  in  relazione  a  ciascuna   disciplina che concorre al piano formativo di un corso, avviene:

a)  alla scadenza della durata convenzionalmente prevista per ciascun ciclo, salvo richiesta di rinvio proposta dal docente (cfr. art. 5, comma 3.)
b)  su proposta del docente in caso di abbreviazione della durata convenzionalmente  prevista per ciascun ciclo (vedi art. 5, comma 2.)

2. I candidati, per l' accesso agli esami di cui  al comma precedente,  presentano domanda e allegano  il programma d’esame.
3. Ciascun   candidato   è   valutato   dalla   commissione   con   un   voto   unico   espresso   in   decimi, indipendentemente  dal  numero  delle  prove  d’esame;  l’esame  si  intende  superato  se  il  candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.
4. Lo studente che abbia conseguito una certificazione di fine Ciclo può iscriversi al Ciclo successivo.
5. Nel caso di valutazione negativa il candidato ripete l'anno.
6. A seguito di due bocciature consecutive  nella stessa disciplina,  si applica quanto stabilito all'art. 10 comma 4.

Art. 13
(Certificazioni delle competenze)

1. Per gli studenti  la certificazione delle  competenze  prevede:

a) schema di sintesi relativo alla struttura delle attività formative preaccademiche stabilite  dall’Istituzione/Istituto convenzionato;
b) denominazione delle discipline d'insegnamento;
c) ciclo di competenza acquisito;
d) data esame;
e) valutazione (espressa in decimi);
f) obiettivi di apprendimento collegati alle discipline d'insegnamento.

 

Art. 14
(Conseguimento degli studi di fascia preaccademica e accesso all'AFAM)

1. Lo studente che abbia ottenuto le certificazioni di competenza per tutte le discipline previste nei Cicli può accedere senza debiti ai Corsi AFAM di Diploma Accademico di primo livello,  previo il superamento di eventuale esame di selezione qualora le domande fossero in numero superiore ai posti disponibili.
2.Per  l'accesso ai Corsi  AFAM , il Conservatorio stabilisce quali insegnamenti previsti dal piano formativo preaccademico costituiscono impedimento di accesso in caso di non assolvimento.

Art. 15
(Commissioni d’esame)

1. La Commissione per l’accertamento dell'idoneità di accesso  è costituita da almeno tre docenti scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati.
2. Per ciascun insegnamento è istituita una specifica commissione per l’esame di certificazione di fine Ciclo. Ogni commissione è costituita da almeno tre docenti; fa parte della commissione il  professore dello  studente  sottoposto  ad  esame.  In  caso  di  studente  privatista  proveniente  da  un  istituto  convenzionato,  il professore dello studente può  far  parte  della  commissione.
3. Le Commissioni possono prevedere Commissari estranei e  sono nominate dal Direttore su proposta delle strutture didattiche.

Art. 16
(Possibilità di transito da ordinamento previgente alle discipline  preaccademiche)

1. Gli studenti iscritti ai corsi dell’ordinamento previgente possono transitare nelle discipline  preaccademiche di cui al presente   regolamento.   L' Istituto  valuta   le   certificazioni   acquisite   nel   precedente   contesto, traducendole  nelle  nuove  attività  formative Preaccademiche
2. Non è consentito il transito dalle attività formative preaccademiche verso i corsi tradizionali dell’ordinamento previgente.

Art. 17
(Contemporanea frequenza a discipline caratterizzanti diverse)

1. È possibile iscriversi contemporaneamente sino ad un massimo di due discipline caratterizzanti  preaccademiche, previo accertamento dell'idoneità d'accesso . La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per Livelli e  Cicli diversi.
2. Possono frequentare  discipline  preaccademiche  anche gli Studenti iscritti ai Corsi   AFAM , purché  tali  discipline interpretative e/o compositive siano  diverse da quelle previste nel piano  di studio accademico.
3. La frequenza a due discipline caratterizzanti prevede la variazione delle tasse e/o contributi  scolastici. La definizione degli importi, decisa dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto viene resa pubblica.


Allegato A

TABELLA A [nota4]

 

Areadisciplinare

Settore disciplinare

Discipline

(o campi disciplinari )

I Ciclo

(h/livello)

II Ciclo

(h/livello)

III Ciclo

(h/livello)

Disciplineinterpretative
(CODI,COMA,COMJ)

Discipline compositive
(CODC)

Prassi esecutiveerepertori5
(Disciplina caratterizzante).

(h 25)E

(h 25)E

(h 25)E

Disciplineteorico-analitico-pratiche

(COTP/01,02, 03,06)

Teoria,ritmicaepercezione musicale7

 

(h 25)E

 

(h 50)E

 

--

Teoriedell’armoniaeanalisi8

--

--

(h 25)E

Prassi esecutive e repertori
(Pianoforte - secondo strumento)
6a

--

(h 15) E 6b

9

Letturadellapartitura
[solo per composizione]

--

--

(h 25)E

Disciplineinterpretative d’insieme

(COMI/ da 01 a 07)

 

altre discipline di aree formative  relative al D.M.  90 / 09

Esercitazionicorali

(minimo tre livelli, 1 per ciclo, 18 ore) Cd

Esercitazioniorchestrali*10

--

--

(h X ) Cd

Musicadacamera * 11

--

--

(40 h nel 3° ciclo) Cd

Musicad’insieme(perfiati,per strumentiadarco,jazz,per strumenti antichi, strumenti a percussione, organici misti, incluso duo pianistico)*12

(minimo tre livelli) Cd

Disciplinemusicologiche

(CODM/04)

13

Storiadellamusica

--

--

( h 25)E

 

 


Note:
1 Identificati da numeri arabi progressivi (I, II, III , IV , V , VI, ecc.).
2 Identificati da lettere maiuscole (A, B,  ) ecc.).
3 Ad esempio: è consentito frequentare o certificare discipline del III ciclo se le certificazioni inferiori in altre discipline appartengono al II ciclo; non è consentito frequentare o certificare discipline del III ciclo se le certificazioni inferiori in altre discipline appartengono al I Ciclo.
4   Tabella A: la  lettera  E  indica  il conseguimento della certificazione tramite Esame; nei restanti casi Cd  (Certificazione docente) si esprime con Idoneità ottenuta assolvendo all’obbligo di frequenza e ottenendo una valutazione positiva da parte del docente (es. anche attraverso concerto finale).
* Discipline a progetto. Il docente definisce all'inizio dell'anno le formazioni ed il programma. La certificazione finale da parte del docente può prevedere concerto.
5  Tutte le scuole strumentali, incluso Canto e Composizione e/o altri  indirizzi attivi di diploma accademico di primo livello. Le Scuole che hanno particolari esigenze, legate al repertorio oggetto di studio  o  vincoli  legati  all’età  degli  studenti,  possono  articolarsi  in  un  diverso  numero  di  livelli  o  consentire  l’acquisizione  della competenza in un numero inferiore di anni rispetto a quanto convenzionalmente previsto.
6     a) Lo studio del pianoforte è obbligatorio come secondo strumento in relazione a tutte le discipline interpretative e alla  composizione. L' obbligo è  assolto nel II e nel III  Ciclo ; lo Studente  può chiedere di iniziare  il secondo strumento anche alla fine del   I Ciclo.
Fanno eccezione per la particolarità del piano di studio le seguenti discipline: composizione, organo, pianoforte, che  sceglieranno come secondo strumento un'altro strumento.
Per gli strumenti di musica antica il secondo strumento è il clavicembalo, ove presente.
b) Il  piano  di  studi  e  il numero complessivo  di  livelli   per il secondo strumento è strutturato  in relazione alla disciplina caratterizzante delle diverse scuole.
7 La certificazione di II ciclo per Teoria, ritmica e percezione musicale è propedeutica alla certificazione per Teorie dell'armonia e analisi.
8 Per   gli Studenti  delle Scuole strumentali e per Canto  qualora  la disciplina costituisca requisito  prescritto  per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello  presso  l' Istituzione AFAM  scelta dallo Studente. Per Composizione, l’insegnamento è assorbito dalla disciplina caratterizzante.
9 Solo per gli studenti di Composizione  qualora  la disciplina costituisca requisito  prescritto  per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello  presso  l' Istituzione AFAM  scelta dallo Studente. L’obbligo può essere assolto nel III ciclo in subordine alla certificazione  di  II Ciclo di pianoforte.
10  Per gli Studenti  delle scuole   rappresentate  in orchestra  qualora  la disciplina costituisca requisito  prescritto  per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello  presso  l' Istituzione AFAM  scelta dallo Studente. Gli studenti che abbreviano il periodo di studio   nella disciplina caratterizzante di III ciclo  possono ridurre proporzionalmente l’ eventuale obbligo previsto per Esercitazioni orchestrali. Gli studenti di Chitarra, Fisarmonica, Organo e Pianoforte sono esentati dalla frequenza e dall’obbligo di certificazione. Per gli studenti di Composizione, la frequenza e la relativa certificazione sono facoltative.
11  Qualsiasi organico è ammesso compresi il duo pianistico, gli insiemi di Fisarmoniche e di Chitarre  qualora  la disciplina costituisca requisito  prescritto  per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello  presso  l' Istituzione AFAM  scelta dallo Studente.   Gli studenti provenienti da una scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale hanno il riconoscimento delle attività d’insieme già svolte nel curricolo di studi. Gli  studenti che abbreviano il periodo di studio nella disciplina caratterizzante di III ciclo  possono ridurre  proporzionalmente l’ eventuale obbligo previsto per Musica da camera. Per gli studenti di Composizione, la frequenza e la relativa certificazione sono facoltative.
12  Attività propedeutica obbligatoria per l'accesso  a Esercitazioni orchestrali  qualora  la disciplina costituisca requisito  prescritto  per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello . Musica d'insieme per fiati, Musica d'insieme jazz e Musica d'insieme per strumenti antichi prevedono  ore ( X da stabilirsi annualmente) . Musica d'insieme per archi prevede  ore  ( X  da stabilirsi annualmente ).Per gli studenti di Composizione, la frequenza e la relativa certificazione sono facoltative.
13  Per tutti gli Studenti  qualora  la disciplina costituisca requisito  prescritto  per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello  presso  l' Istituzione AFAM  scelta dallo Studente.
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