Statuto
STATUTO
del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia
Art. 2 - Principi organizzativi e di amministrazione
Art. 3 - Principi di autonomia funzionale
Art. 4 - Esercizio dell’autonomia funzionale e rapporti esterni
Art. 5 - Fonti di finanziamento
Art. 7 - Il Presidente
Art. 8 - Il Direttore
Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione
Art. 10 - Il Consiglio Accademico
Art. 11 - Il Collegio dei Revisori
Art. 12 - Il Nucleo di valutazione
Art. 13 - Il Collegio dei Professori
Art. 14 - La Consulta degli Studenti
Art. 15 - Deleghe
Art. 17 - Biblioteca, Museo e Mediateca
Art. 18 - Centri di servizio e laboratori
Art. 19 - Articolazione e organizzazione
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE
Art. 21 - Pianta organica del personale amministrativo e tecnico
Art. 22 - Aggiornamento delle professionalità
Art. 23 - Regolamento didattico
TITOLO V AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Art. 25 - Regolamento generale del Conservatorio
Art. 26 - Regolamento per il funzionamento degli uffici
Art. 27 - Altri Regolamenti
Art. 28 - Entrata in vigore
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 - Designazioni elettive
Art. 31 - Funzionamento degli organi
Art. 32 - Silenzio-assenso
Art. 33 - Compensi
Art. 34 - Calendario accademico
Art. 35 - Formazione di base
Art. 36 - Riconoscimento dei corsi del vecchio ordinamento e della sperimentazione avviata dopo l’approvazione della Legge 508/99
Art. 37 - Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio
Art. 38 - Revisioni dello Statuto
Art. 39 - Verifica delle strutture organizzative della ricerca
Art. 40 - Norme abrogative
Art. 41 - Statuto
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art.1 Principi generali e finalità
- Il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia (di seguito denominato Conservatorio) ha sede legale a Venezia, in Palazzo Pisani, situato nel sestiere S. Marco n. 2810.
Il Conservatorio può istituire sedi secondarie nel rispetto del regolamento di cui all’art. 2, co. 7 della L. n. 508/99. - Il Conservatorio di Musica è un’Istituzione pubblica di Alta Cultura, ad autonomia garantita dalla Costituzione, dotata di personalità giuridica. Esso raccoglie l’eredità culturale e patrimoniale dell’Istituto fondato nel 1876, divenuto comunale nel 1895, parificato ai regi Conservatori nel 1915 e statizzato con la Legge del 3 giugno 1940 n. 729.
- Il Conservatorio persegue criteri di eccellenza per le sue finalità primarie che sono: l’istruzione musicale superiore, la promozione e l’organizzazione della relativa ricerca scientifica, la promozione e l’organizzazione delle correlate attività di produzione, lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza della cultura artistica e musicale.
- Il Conservatorio fornisce preparazione, perfezionamento e specializzazione per le figure professionali, artistiche, pedagogiche, musicali e scientifiche previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici del settore musicale. Il Conservatorio attiva perciò corsi di formazione, ai quali si accede con il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca e di perfezionamento. Rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.
- Fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, il Conservatorio istituisce corsi di formazione musicale di base nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, co. 7 della L. n. 508/99. Il Conservatorio istituisce inoltre corsi di preparazione per gli studenti privi del livello di competenze specifiche richieste nelle prove d’ammissione, corsi liberi di formazione musicale, aggiornamento professionale e aggiornamento permanente.
- Il Conservatorio garantisce piena libertà di ricerca ed insegnamento ai singoli docenti:
a)sostiene il ruolo essenziale della ricerca per il progresso artistico, musicale, scientifico e tecnologico, favorendo la ricerca autonomamente proposta dai singoli docenti e promovendone lo svolgimento e stimolando nel contempo la collaborazione interdisciplinare; garantisce a tal fine l’accesso ai finanziamenti ed alle infrastrutture secondo le norme di legge e le disposizioni dei Regolamenti interni;
b)assicura e garantisce piena libertà d’insegnamento ai singoli docenti; le attività didattiche vengono fissate annualmente, conformemente agli indirizzi del Consiglio accademico e vengono verificate secondo le modalità e dalle strutture specificate nei Regolamenti interni. I docenti da parte loro sono tenuti all’osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica, al fine di realizzare il diritto all’apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attività. - Il Conservatorio garantisce il diritto degli studenti ad un adeguato livello di formazione e preparazione e tutela il diritto allo studio in applicazione, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 508/99, delle disposizioni di cui alla L. n. 390/1991 e successive modificazioni.
- Il Conservatorio è attento all’evoluzione professionale del mercato del lavoro ed all’evoluzione delle richieste sociali nei propri specifici disciplinari e si dota di idonei strumenti per la conoscenza dei relativi mutamenti, riservandosi in conseguenza opportuni cambiamenti dell’offerta didattica e formativa. Il Conservatorio favorisce l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti, anche mediante l’istituto del tutorato.
- Il Conservatorio favorisce le relazioni internazionali per la ricerca, la didattica e la correlata produzione, e favorisce la mobilità internazionale di docenti e studenti.
- Il Conservatorio favorisce le relazioni interistituzionali e le collaborazioni anche con altri Enti pubblici e privati finalizzate alla ricerca, alla didattica ed alla correlata produzione scientifica, artistica e musicale.
- Il Conservatorio può assumere iniziative volte alla crescita professionale e culturale del proprio personale ed istituire servizi che ne agevolino i compiti istituzionalmente previsti.
Art. 2 Principi organizzativi e di amministrazione
- Il Conservatorio opera secondo i principi della democrazia e del pluralismo per garantire strutture organizzative e attrezzature adeguate; si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure; assicura la piena attuazione del principio normativo delle pari opportunità; garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione; garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo le modalità fissate dai regolamenti interni o previste dalla normativa vigente; favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative delle proprie componenti interne, costituite con finalità compatibili con quelle di cui all’art. 1 comma 3.
- Il Conservatorio tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio, costituito da beni immobili e mobili e in particolare bibliografici, museali, audiovisivi, strumentali e multimediali.
- Il Conservatorio può provvedere al conseguimento dei suoi scopi con gli eventuali introiti del suo patrimonio.
Art. 3 Principi di autonomia funzionale
- Il Conservatorio è dotato di autonomia scientifica, artistica, didattica, statutaria, regolamentare, amministrativa, organizzativa, finanziaria e patrimoniale; è dotato di autonomia contabile anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi generali. Ha capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall’ordinamento vigente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ferma restando l’esclusione di qualunque scopo di lucro.
- Il Conservatorio si articola in strutture didattiche, artistiche, scientifiche e di servizio, definite nel presente Statuto e nei Regolamenti in esso previsti, organizzandole in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro scopi istituzionali, tali strutture godono di autonomia, amministrativa, secondo le norme contenute nel presente Statuto.
Art. 4 Esercizio dell’autonomia funzionale e rapporti esterni
- Il Conservatorio esercita in autonomia le attività necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti della normativa vigente. Il Conservatorio compie direttamente, ovvero indirettamente mediante l’istituzione di enti, organismi, società, tutte le operazioni amministrative, finanziarie, commerciali necessarie ed utili per il perseguimento delle sue finalità, nei limiti del presente statuto. L’azione degli organi e degli uffici del Conservatorio si esprime e si manifesta attraverso atti, provvedimenti, decreti, negozi giuridici, deliberati, regolamenti, secondo il riparto di attribuzioni e competenze definite dal presente statuto, dalla L. n. 508/1999 e da D.P.R. n. 132/2003.
In particolare il Conservatorio può:
a)costituire o aderire ad organismi associativi e consortili;
b)costituire e partecipare a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all’estero;
c)promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati operanti su scala locale, nazionale ed internazionale attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
d)svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
e)può stipulare transazioni;
f)può stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni o il pagamento di penalità di un ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. - La partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all’estero, di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, ma deve comunque adeguarsi ai seguenti presupposti:
a)conformità dell’attività svolta ai principi delle proprie finalità istituzionali;
b)disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;
c)destinazione della eventuale quota degli utili da attribuire al Conservatorio per finalità istituzionali, didattiche, scientifiche;
d)espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia del Conservatorio;
e)la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50% del capitale sociale;
f)la partecipazione del Conservatorio può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture e con oneri a carico del comodatario. - Il Conservatorio può provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati operanti su scala locale - con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate dalla Regione Veneto, dagli enti locali e dalle Università e istituzioni scolastiche della Regione Veneto - nazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione, fornitura di servizi integrativi, culturali, di orientamento, consulenza, formazione, aggiornamento professionale, rivolti alle componenti operanti al proprio interno, nonché ad utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo. In tale ambito può accreditarsi come Organismo di formazione con diritto di accesso al Fondo Sociale Europeo e ad altre forme di finanziamento sia singolarmente che in collaborazione con altri enti.
- Il Conservatorio per il raggiungimento delle proprie finalità può costituire centri e servizi anche interistituzionali con altre analoghe Istituzioni della Comunità Europea, con Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, con Università e con ogni altro Ente a ciò ritenuto idoneo in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all’art. 2, co. 7 della L. n. 508/99.
- Il Conservatorio può consorziarsi con altri Conservatori per la realizzazione di progetti di produzione didattica, artistica e di ricerca in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all’art. 2, co. 7 della L. n. 508/99.
- Localmente, nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, co. 7 della L. n. 508/99, il Conservatorio può costituire, con l’Accademia di Belle Arti, l’Istituto Universitario di Architettura e l’Università Ca’ Foscari, il Politecnico delle Arti di Venezia.
Art. 5 Fonti di finanziamento
- Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato o da parte dell’Unione europea, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.
- Le entrate proprie sono costituite da contributi da parte degli allievi, da introiti conseguenti a prestazioni verso terzi, donazioni, lasciti, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, introiti di contratti e convenzioni anche derivanti dalle concessioni dei propri spazi e servizi per attività musicali, culturali, scientifiche e connesse, secondo i criteri e le modalità che saranno disciplinate dal competente regolamento. L’importo dei contributi e le tariffe delle prestazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Conservatorio può esercitare i diritti connessi al diritto d’autore per le produzioni artistiche o formative o scientifiche realizzate utilizzando strutture e mezzi finanziari propri, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
- Per i diritti connessi al diritto d’autore e gli eventuale diritti per le produzioni artistiche o formative o scientifiche che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, il Conservatorio può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, di riconoscere diritti di titolarità o di contitolarità.
- Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere a prestiti o a forme di leasing nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio.
TITOLO II ORGANI DI GOVERNO
Art. 6 Organi
- Sono organi necessari del Conservatorio:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Consiglio Accademico;
e) il Collegio del Revisori;
f) il Nucleo di valutazione;
g) il Collegio dei Professori;
h) la Consulta degli Studenti. - Il Conservatorio istituisce altri organi utili al raggiungimento delle proprie finalità.
In prima istanza:
a) la Consulta del personale non docente, con funzioni propositive nei confronti del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione. Le norme di funzionamento della Consulta sono contenute in un apposito regolamento;
b) la Commissione di disciplina, con poteri di istruttoria relativamente ai procedimenti disciplinari, di cui è titolare il Direttore. Le norme di funzionamento della Consulta sono contenute in un apposito regolamento. - Gli organi di cui al comma 1, ai sensi del D.P.R. 132/2003, art.4 comma 2, durano in carica tre anni, fatta eccezione per il Collegio dei professori, potendo essere confermati consecutivamente una sola volta.
- Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
Art. 7 Il Presidente
- Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 1.
Spetta in particolare al Presidente:
a) assumere tutte le iniziative amministrative, organizzative e finanziarie necessarie ed utili per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi della gestione amministrativa e garante;
b) sovrintendere al reperimento delle risorse finanziarie;
c) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno;
d) costituire con proprio provvedimento il Collegio dei Revisori
e)adottare i regolamenti interni del Conservatorio; f)esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti. - Ai sensi del D.P.R. n. 132/2003, art. 5 comma 2, il Presidente è nominato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
- Il Consiglio Accademico effettua la designazione entro il termine di trenta giorni decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
Art. 8 Il Direttore
- Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio, ne garantisce l'autonomia e l'unità culturale. E' rappresentante legale del Conservatorio in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione e rappresenta a questo scopo il Conservatorio negli organi di enti, società e fondazioni che ne prevedano la presenza.
In particolare il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio Accademico e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
b) convoca e presiede il Collegio dei Professori;
c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
d) favorisce la piena attuazione del diritto allo studio degli allievi;
e) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistica e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;
f) sovrintende alla predisposizione e gestione di progetti atti ad ottenere finanziamenti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, in attuazione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico e nel rispetto delle competenze del Presidente in materia di reperimento delle risorse finanziarie;
g) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica;
h) garantisce, per quanto di propria competenza, l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento del Conservatorio;
i) è titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei docenti e degli studenti;
j)presenta all’inizio di ogni anno una relazione pubblica sullo stato del Conservatorio;
k) provvede in via provvisoria con proprio decreto, in casi straordinari di necessità ed urgenza, in materie di attribuzione del Consiglio Accademico, a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, nella prima seduta utile, da parte del suddetto organo;
l) propone al Consiglio di amministrazione l'incarico di Direttore amministrativo. - l Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
- Per l’esercizio delle funzioni che non gli siano espressamente riservate, il Direttore nomina, entro trenta giorni dall’avvenuta elezione, un vicedirettore, scelto tra i docenti, che lo supplisce, in caso di assenza o di impedimento in tutte le funzioni da lui esercitate, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio fino all'entrata incarica del nuovo eletto. Il Vicedirettore può presenziare alle riunioni degli organi di governo.
- Può altresì dare mandato a docenti disponibili del Conservatorio, da nominare con proprio decreto, allo svolgimento di incarichi di collaborazione con la Direzione, anche con compiti di rappresentanza istituzionale, dandone comunicazione al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione. Il Vicedirettore e i docenti collaboratori con la Direzione rispondono direttamente al Direttore del proprio operato.
- Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori esterni, con delibera del Consiglio accademico per le questioni di carattere didattico.
- Al Direttore è attribuita una indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
- Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti.
- Ai sensi D.P.R. n. 132/2003 art. 6 comma 2 il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2 comma 7 lett. a) delle Legge n. 508/1999 ed è nominato con decreto del Ministro.
- Per l’elettorato passivo, in sede di prima applicazione, i requisiti faranno riferimento, ai sensi del D.P.R. 132/2003 art. 6 comma 2, all’esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali e devono tener conto di un’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni. Inoltre i candidati non devono aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati e devono presentare 30 giorni prima della data delle elezioni, un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze artistiche (pubblicazioni e/o concerti), didattiche, professionali e/o direttive, nonché un documento programmatico.
- La gestione della procedura elettorale è affidata ad un apposito Comitato dei Decani composto dai 3 docenti con maggior anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza in servizio nell’istituzione. Il Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale, elegge al proprio interno un Presidente che indice le elezioni ai sensi del successivo articolo. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte di tale Comitato.
- Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 31 comma 6. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
- Nell’ipotesi di conferimento diretto dell’incarico ai sensi dell’art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo n. 297/1994 (Testo Unico della Pubblica Istruzione), il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico, come stabilito dal D.P.R. 132/2003 art. 6 comma 3.
Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione è organo di programmazione, indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio.
- Esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) delibera lo statuto e i regolamenti di gestione ed organizzazione, e gli altri regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto quali quello sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso dei documenti amministrativi, sentito il Consiglio accademico;
b) stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico;
c) definisce, la programmazione della gestione economica in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 10 comma 1, lettera a) ;
d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
e) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio e sulla legittimità degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse stesse;
f) indica i parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse e per la valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
g) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni e delibera in ordine a tutti gli atti negoziali;
h) delibera, secondo le priorità indicate dal Consiglio accademico, sulle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
i) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico;
j) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche, artistiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
k) delibera la costituzione del Nucleo di valutazione, sentito il Consiglio accademico;
l) può istituire, sentito il Consiglio accademico, comitati o commissioni di esperti per una durata temporale limitata, determinandone e circoscrivendone i compiti e le modalità di azione;
m) determina, sentito il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, sull'ammontare dei contributi richiesti agli allievi, la concessione agli stessi di esoneri e borse di studio; determina altresì le tariffe e gli introiti di spettanza del Conservatorio per prestazioni rese a terzi;
n) assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti;
o) esamina le richieste e le proposte avanzate dalla Consulta degli studenti, in modo particolare in merito ai servizi agli studenti;
p) determina le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;
q) delibera, su proposta del Direttore il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nei limiti delle disponibilità economiche. - La definizione dell'organico del personale di cui al comma 1 lettera j) del presente articolo, è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
- Il Consiglio di amministrazione è costituito da:
a) il Presidente
b) il Direttore
c) un docente del Conservatorio designato dal Consiglio accademico
d) uno studente designato dalla Consulta
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. - Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino al massimo di due nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
- I Consiglieri di cui al comma 4, lettera e), e al comma 5, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
- La nomina dei componenti è disposta con decreto del Ministro.
- Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
- Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può presenziare il Vice Direttore senza diritto di voto.
- Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
- Le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- Il Consiglio designa un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 10 Il Consiglio Accademico
- Il Consiglio accademico è organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica del Conservatorio. In particolare il Consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento. Sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla direttiva ministeriale il Consiglio predispone anche programmi triennali aggiornabili;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio di previsione del Conservatorio e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica, proponendo al Consiglio di Amministrazione l’ammontare dei fondi destinati alla ricerca e alla produzione artistica;
d) determina i criteri e le modalità operative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche, artistiche e di ricerca;
e) determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio in campo didattico scientifico e artistico;
f) delibera in merito all'attivazione di collaborazioni istituzionali, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
g) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h della L. n. 508/1999, proponendo, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni di organico, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca, sentito il Collegio dei Professori;
h) determina i criteri per la distribuzione del personale docente fra le strutture didattiche scientifiche e artistiche;
i) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
j) designa, entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Conservatorio entro una terna di persone di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro;
k) propone al Consiglio di amministrazione l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
l) designa un docente come membro del Consiglio di amministrazione;
m) esprime il proprio parere al Consiglio di amministrazione in merito alla costituzione del Nucleo di valutazione;
n) delibera il regolamento didattico, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della L. n. 508/1999, e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
o) esamina le richieste e le proposte avanzate dalla Consulta degli studenti in modo particolare in merito all’organizzazione didattica;
p) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al consiglio di amministrazione. - Il Consiglio accademico è composto da:
a) il Direttore, che lo presiede;
b) 6 docenti del Conservatorio eletti, a scrutinio segreto, dal Corpo docente tra quelli in servizio nell’Istituto con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di appartenenza e che abbiano presentato 30 giorni prima dell’elezione un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze artistiche (pubblicazioni e/o concerti), didattiche e professionali;
c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti. - Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, di norma ogni due mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano motivata richiesta almeno cinque dei componenti.
- Il Consiglio accademico designa il proprio segretario verbalizzante.
- Alle riunioni del Consiglio accademico può partecipare il Vice Direttore senza diritto di voto in caso di compresenza del Direttore.
- La nomina dei componenti del Consiglio accademico è disposta con decreto del Direttore.
- I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
- Non è consentito ai docenti, eccetto che per il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.
- In sede di prima applicazione il Consiglio accademico si insedia, su convocazione del Direttore, entro 15 giorni dalla proclamazione dei componenti eletti dal Corpo docente.
Art. 11 Il Collegio dei revisori
- I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decr. legl. 27 gennaio 1992, n. 88. Al Collegio spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale del Conservatorio. Il Collegio in particolare:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonché proposte tendenti a conseguire migliore efficienza;
d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente. - Il Presidente costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei revisori, composto ai sensi del D.P.R. 132/2003 da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
- I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.
- Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Art. 12 Il Nucleo di valutazione
- Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Il componente interno all’Istituto viene designato dal Consiglio accademico.
- Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.
In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato mediante appositi questionari, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b). - Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 13 Il Collegio dei professori
- Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, e da tutti i docenti nonché gli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio.
- Si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno.
- Il Collegio dei Professori si riunisce altresì ogni volta che il Direttore ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
- Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico.
In particolare:
a) formula proposte al Consiglio accademico relativamente all’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
b) contribuisce a determinare gli obiettivi generali e le linee di indirizzo; c)svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
d) designa il segretario verbalizzante. - Al Collegio dei professori possono assistere ed intervenire due studenti a ciò designati dalla Consulta degli studenti.
Art. 14 La Consulta degli studenti
- La Consulta degli Studenti è l’organo di rappresentanza degli studenti; ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli organi di governo del Conservatorio.
- La Consulta degli studenti è composta da:
a) studenti eletti, in rapporto al numero degli iscritti, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 132/2003
b) due rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio accademico. - Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio accademico, sentita la stessa Consulta.
- Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio d'amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente.
- Il Consiglio d'amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti.
- In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all’art. 14 comma 2 lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 132/2003 nonché al fine della stesura del Regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.
Art. 15 Deleghe
- Il Regolamento generale può prevedere e regolamentare l’istituto della delega.
In tal caso la delega dovrà comunque essere disciplinata dai seguenti principi e criteri:
a) riguardare oggetti definiti o materie determinate;
b) la durata della delega di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se più limitata, dell’organo destinatario della delega. - Gli organi monocratici possono conferire deleghe con proprio atto.
- Gli organi collegiali possono conferire deleghe con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
- Le delibera di conferimento nonché gli atti di delega hanno efficacia con la pubblicazione all’Albo dell’Istituto.
- La delibera di revoca va adottata con le medesime formalità del conferimento.
Art. 16 Ordinamento e strutture
- Successivamente alla emanazione da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del regolamento didattico previsto dall’art. 2 comma 7. lettera h) della L. n. 508/99, si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione dell’ordinamento didattico generale e delle correlate strutture. Si definiranno inoltre gli organi di governo necessari, le norme per l’espletamento dell’autonomia operativa e per l’assegnazione del relativo personale amministrativo tecnico ausiliario. L’organizzazione di tali strutture sarà definita da apposito regolamento.
Art. 17 Biblioteca, Museo e Mediateca
- Il Conservatorio ritiene la propria biblioteca strumento indispensabile per l’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica dell’Istituto. Il Conservatorio promuove la conservazione, la valorizzazione e l’arricchimento del patrimonio bibliografico, audiovisivo, documentale e museale su qualsiasi supporto custodito nella propria Biblioteca e opera per incrementarne la fruibilità, sia in relazione all’attività didattica, di ricerca e di correlata produzione, sia in relazione alla sua funzione di biblioteca musicale sul territorio.
- In quanto depositaria della memoria storica dell’istituto è collegata con l’archivio dello stesso.
- La Biblioteca opera anche nell’ambito del Servizio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e dei sistemi di cooperazione bibliotecaria locali, nazionali ed internazionali.
- Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, il Conservatorio assicura alla Biblioteca un adeguato bilancio e, successivamente alla emanazione da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca dei regolamenti didattici previsti dall’art. 2 comma 7. lettera h) della L. n. 508/99 e successivamente all’emanazione del regolamento per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile, le attribuirà autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale.
- Ai servizi di biblioteca, Museo e mediateca è preposto il bibliotecario che ha anche il compito di organizzare e gestire i servizi verso l’utenza esterna e che, in rapporto alla dimensione del patrimonio da gestire, può essere coadiuvato da collaboratori dotati di competenze specifiche.
- Il numero degli addetti ai servizi è definito dal Consiglio di amministrazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, su proposta del bibliotecario.
- I criteri di gestione, funzionamento e accesso al patrimonio documentario sono fissati da apposito regolamento.
Art. 18 Centri di servizio e laboratori
- Centri di erogazione di servizi fondamentali o integrativi dell’attività didattica e laboratori possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni, enti pubblici e privati. 2.Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate da Regolamento.
Art. 19 Articolazione e organizzazione
- L'amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali del Conservatorio ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in servizi.
- Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione.
Art. 20 Il Direttore amministrativo
- L’incarico di Direttore amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente del Conservatorio oppure di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando e già appartenente all’area direttiva ed in possesso di laurea. Potrà essere attribuito altresì a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, nel caso in cui le future dimensioni organizzative e finanziarie del Conservatorio lo richiedessero.
- L'incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
- Il Direttore amministrativo:
a) è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’Istituzione;
b)sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative. Svolge altresì una attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del Conservatorio. - Le funzioni del Direttore amministrativo sono specificate dal regolamento di amministrazione contabilità e finanza e dalla contrattazione nazionale collettiva e consistono in particolare:
a) nella determinazione, in esecuzione di quanto disposto dal relativo Regolamento, dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
b) nella predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
c) nel coordinamento e nella verifica delle attività del personale non docente;
d) nel sottoporre proposte agli organi di gestione del Conservatorio inerenti all’organizzazione dei servizi e del personale;
e) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti. - In caso di assenza o impedimento e fino alla nomina del successore in caso di cessazione dal servizio del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, previa accettazione, dal funzionario di grado più elevato.
Art. 21 Pianta organica del personale amministrativo e tecnico
- Il Conservatorio definisce, nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica del personale non docente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
- La pianta organica è disposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, ed è soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle esigenze sopravvenute e approvata dal Ministero ai sensi dell’art. 9, co. 3 del presente statuto.
Art. 22 Aggiornamento delle professionalità
- Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, il Conservatorio opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento, nei limiti delle disponibilità economiche.
- A tal fine il Conservatorio definisce piani annuali o pluriennali di iniziative.
- I piani sono approvati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il Direttore Amministrativo.
Art. 23 Regolamento didattico
- Il Regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale ed ogni altra attività didattica, artistica e di produzione dell’istituzione.
- Indica altresì gli insegnamenti attivabili in applicazione del regolamento didattico e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative istituzionali.
- Il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e viene adottato con decreto del Direttore. In sede di prima applicazione, successivamente alla emanazione da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca dei regolamenti didattici previsti dall’art. 2 comma 7, lettera h) della Legge 508/99, il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti sentito il Consiglio di amministrazione. Il regolamento didattico è trasmesso al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
- Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
Art. 24 Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
- La gestione finanziaria e contabile dell’Istituzione è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ciascuna struttura dotata di autonomia di spesa gestisce la propria attività finanziaria e contabile nel rispetto delle norme in esso contenute.
- Il Regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico. Il regolamento è trasmesso al Ministero per l’approvazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
- Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
- In sede di prima applicazione il regolamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze .
Art. 25 Regolamento generale del Conservatorio
- Il Regolamento generale del Conservatorio contiene le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio, salvo quanto specificamente riservato ai Regolamenti di cui agli articoli 24,25 e 27.
- Il Regolamento generale viene emanato con Decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico.
- Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
Art. 26 Regolamento per il funzionamento degli uffici
- Con apposito regolamento, ai sensi del D.P.R. 132/2003, art. 13 comma 1 è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
- Tale Regolamento viene predisposto e adottato con decreto del Presidente, dopo l’emanazione e pubblicazione del Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico. Il regolamento è trasmesso al Ministero per l’approvazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
- Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
Art. 27 Altri Regolamenti
- Gli organi necessari del Conservatorio possono adottare propri regolamenti deliberati su proposta della maggioranza assoluta dei componenti e emanati dal Presidente o dal Direttore secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
- Possono essere emanati altri regolamenti interni:
a) il Regolamento della Biblioteca: definisce le norme generali per la conservazione, l'incremento e l’utilizzazione del patrimonio librario, audiovisivo, musicale e museale del Conservatorio nonché la disciplina per la sua organizzazione ed il suo funzionamento. Il regolamento viene deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
b) i Regolamenti dei Centri di servizio e dei laboratori: definiscono l’organizzazione e il funzionamento delle strutture. I regolamenti sono adottati dal Presidente su proposta del Direttore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
c) il Regolamento degli studenti: contiene le norme organizzative, amministrative e comportamentali alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti al Conservatorio; in coerenza con lo Statuto e con gli altri regolamenti pertinenti, definisce anche le modalità di partecipazione degli studenti, per quanto previsto dalla normativa vigente, ad attività di supporto alla didattica, alla ricerca, alla produzione, ai servizi e alla gestione di attività culturali e del tempo libero. Il regolamento degli studenti è emanato dal Direttore, su proposta della Consulta degli Studenti, previa deliberazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
Art. 28 Entrata in vigore
- Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed il Regolamento didattico entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.
- Gli altri Regolamenti, salvo diversa disposizione, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all’Albo del Conservatorio.
Art. 29 Statuto e Regolamenti
- In sede di prima applicazione:
a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) i regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente o del Direttore, in relazione alle specifiche competenze, previa delibera degli organi competenti. - Lo statuto e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità devono essere trasmessi al Ministero per l’approvazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
Art. 30 Designazioni elettive
- Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, le votazioni relative alla designazione dei rappresentanti sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
- Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo art. 32, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
- Limitatamente alle elezioni per la Consulta degli studenti, la Commissione elettorale viene designata dalla stessa Consulta. In sede di prima applicazione, il Direttore provvede con proprio decreto alla designazione della Commissione elettorale.
- Le elezioni per il Direttore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Vi provvede, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, il Presidente del Comitato dei Decani di cui all’art. 8 comma 10 del presente Statuto. In sede di prima applicazione le elezioni del Direttore sono indette entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, con esclusione dei periodi feriali.
- Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti negli organi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti sono indette dal Direttore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. Le Commissioni elettorali sono designate dal Collegio dei Professori.
- Le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico sono indette dal Direttore, sentita la Consulta degli studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone comunicazione agli interessati con forme adeguate. L’assunzione del mandato da parte degli studenti eletti avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.
- Se non altrimenti indicato, nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo del Conservatorio, l'elettorato passivo è attribuito a chi abbia presentato la propria candidatura almeno trenta giorni prima dello svolgimento della tornata elettorale.
- Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie elezioni sono stabilite nel Regolamento generale del Conservatorio e nei Regolamenti delle singole strutture.
Art. 31 Funzionamento degli organi
- I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla elezione.
- La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale, rinnovabile.
- In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 60 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio accademico o nel Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.
- Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore.
- L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata riguardi la carica di Direttore, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.
- L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati almeno 5 giorni prima della data della riunione e sia presente la maggioranza degli stessi. Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e del Consiglio d'amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
- Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze degli enti esterni. Sono esclusi dalla decadenza i componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto.
Art. 32 Silenzio-assenso
- Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 60 giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.
Art. 33 Compensi
- Il Consiglio d'amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal D.P.R. 132/2003, art. 4 comma 3, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari di cui agli artt. 6 e seguenti del presente Statuto.
Art. 34 Calendario accademico
- L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre.
- Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti fanno riferimento a questa medesima data.
- Il calendario accademico viene emanato con decreto del Direttore sentito il Consiglio accademico.
- In fase di prima applicazione il calendario accademico viene emanato con decreto del Direttore sentito il Collegio dei professori integrato con due studenti indicati dalla Consulta degli studenti.
Art. 35 Formazione di base
- Il Conservatorio attiva corsi di formazione di base per alunni iscritti alla scuola media e alla scuola media superiore, fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore degli studi musicali.
- A tale scopo, nei limiti delle risorse disponibili, potrà procedere a convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di formazione musicale, anche al fine del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, o del proseguimento degli studi di livello superiore.
- La realizzazione dei percorsi integrati di cui al comma precedente è affidata a un’apposita struttura di coordinamento che, nell’ambito delle direttive del Consiglio accademico, progetta, pianifica e coordina – in cooperazione con i soggetti interessati – gli interventi concernenti:
a) le specifiche attività di insegnamento;
b) le attività di supporto, tutorato e supervisione alle attività didattiche;
c) attività di studio e di ricerca per l’innovazione metodologica per l’insegnamento nel campo delle specifiche attività artistiche di propria competenza o in ambito interdisciplinare. - Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, c. 7 della L.n. 508/99.
Art. 36 Riconoscimento dei corsi del vecchio ordinamento e della sperimentazione avviata dopo l’approvazione della Legge n. 508/99
- Ai sensi dell’art. 7 della L. 508/1999 il Conservatorio garantisce agli studenti di poter terminare i corsi iniziati, secondo le regole, i tempi e i programmi previgenti.
- Con apposito regolamento sarà disciplinato, inoltre, il passaggio degli iscritti del Conservatorio, purché in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ai corsi di tutti i livelli previsti dal nuovo ordinamento.
- Il Conservatorio riconoscerà inoltre, per gli studenti che l’hanno frequentata presso il Conservatorio di Venezia, la sperimentazione approvata dal Ministero denominata Biennio post diploma, corso di specializzazione sostitutivo del tirocinio, in termini di crediti didattici riferibili al diploma accademico di secondo livello.
Art. 37 Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio
- Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all’incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
- Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione ed il Conservatorio sono definite da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
Art. 38 Revisioni dello Statuto
- Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Presidente, il Direttore, il Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione, la Consulta degli studenti, il Collegio dei Professori.
- Qualora non sia stata formulata direttamente dal Consiglio di amministrazione, la proposta viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sulla sua ammissibilità; in caso contrario il Consiglio di amministrazione rinvia la richiesta all’organo proponente la modifica unitamente alle proprie osservazioni, invitandolo a pronunciarsi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, assume la delibera definitiva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Le modifiche dello Statuto sono trasmesse al Ministero per l’approvazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono emanate con decreto del Presidente ed entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo.
Art. 39 Verifica delle strutture organizzative della ricerca
- Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ove non vengano nel frattempo promulgate nuove norme legislative al riguardo, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, promuove una verifica complessiva delle modalità di organizzazione e gestione della ricerca e delle attività istituzionali del Conservatorio, al fine di predisporre un piano operativo organico sulle relative strutture.
Art. 40 Norme abrogative
- Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e con quanto previsto nei successivi Regolamenti.
Art. 41 Statuto
- Il presente Statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio di Venezia, è adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 508/1999 e dell’art. 14 commi 1, 2 lettera a) e comma 3 del D.P.R. 132/2003 2.Lo Statuto è emanato con decreto del Presidente ed entra in vigore dopo 15 giorni. 3.In sede di prima applicazione, per quanto non specificato nel presente Statuto e nei Regolamenti in esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti nell’ordinamento dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

